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Ordinanza — n. 41946/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for lack of correlation and minor offense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Beretta Marco inadmissible, upholding the lower court's conviction for bankruptcy fraud. The appellant argued for a violation of the principle of correlation between charges and sentencing, as well as the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code due to the minor nature of the facts. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was sound and that the subsequent prescription issue was irrelevant given the appeal's inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the alleged lack of correlation between charges and sentencing, and the facts are not of minor significance.

Parole chiave

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bankruptcy fraud conviction principle of correlation Article 131 bis Penal Code inadmissible appeal prescription irrelevance bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 220 legge fallimentare
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dell'art. 131 bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERETTA MARCO nato a CARATE BRIANZA il 03/05/1963 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Beretta Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 220 legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento al mancato rispetto del principio di correlazione tra l'imputazione e la condanna, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché i giudici di merito ne hanno escluso l'applicazione ritenendo, con argomentazioni congrue e non illogiche, i fatti di non lieve entità; Ritenuto che non rileva l'intervenuta prescrizione in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglier este sore Il Preside