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Ordinanza — n. 41944/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to sufficient reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41944/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Porcino Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide adequate reasoning. The court ruled that the first instance judgment sufficiently referenced the decisive elements, rendering the complaint without merit.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Under established case law, a denial of generic mitigating circumstances is valid if the court of merit provides a congruent reference to the decisive elements, making a detailed enumeration unnecessary.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility sufficient reasoning standard criminal appeal procedure court of cassation indagine per furto prove acquisite illegalmente insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/11/1970 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Porcino Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 6 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigliere Il Presid