Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints not permitted in review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Siragusa's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. Siragusa argued for acquittal on charges of assault and theft, but the Court found his sole ground of appeal consisted merely of factual complaints. The court ruled that such complaints are not permitted in cassation proceedings, as they are limited to legal errors and have already been adequately examined by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based solely on factual complaints or mere dissatisfaction with the facts are inadmissible, as cassation jurisdiction is limited to the review of legal errors and the examination of facts is the exclusive prerogative of the courts of first and second instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA GIOVANNI nato a BOLLATE il 24/02/1984 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Siragusa Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati previsti dagli artt. 582 e 337 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigliere este sore Il Presidente