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Ordinanza — n. 41942/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Cataldo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for burglary, arguing for specific statutory mitigating circumstances that were either already recognized or newly introduced without proper procedural basis. The court rejected the claim because the new ground for mitigation was not included in the act of appeal, rendering the entire recourse procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 cod. pen.: An appeal containing new grounds for mitigation not raised in the act of appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds mitigation act of appeal procedural defect second instance verdetto di colpevolezza confessione luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché tali circostanze sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché tali circostanze sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 20/11/1987 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; t Rilevato che Cataldo Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché tali circostanze sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; Considerato che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. è nuova poiché non risulta proposta con l'atto di appello; Rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglier sore Il Presi