Ordinanza — n. 41940/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FRANCESCA nato a SALICE SALENTINO il 22/04/1968 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Greco Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità e della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41940/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FRANCESCA nato a SALICE SALENTINO il 22/04/1968 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Greco Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità e della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 nsore