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Ordinanza — n. 41939/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior rejection of same argument by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mangarea Marin inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a sentence confirming convictions for theft and receipt, arguing that the increased penalty for continued offense was unjustified. The court rejected this claim because the legal arguments were already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate courts.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised have already been adequately examined and rejected by the lower courts in the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated argument continued offense penalty procedural economy Corte di Cassazione imputazione di furto delitto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGAREA MARIN nato il 04/03/1975 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mangarea Marin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati di furto, furto in abitazione e ricettazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'aumento di pena operato dal giudice per la continuazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigli sore Il Presiden