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Ordinanza — n. 41935/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41935/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41935/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIT CHEMAL nato il 29/05/1980 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;Rilevato che Alit Chemal impugna la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, all'esito del dibattimento e ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., ritenuto ingiustificato il rigetto della richiesta di applicazione della pena avanzata nella fase preliminare al dibattimento, ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati previsti dall'art. 582 cod. pen. e dall'art. 4 I. 110/1975;

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 41935/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 1, cod. proc. pen., ritenuto ingiustificato il rigetto della richiesta di applicazione della pena avanzata nella fase preliminare al dibattimento, ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati previsti dall'art. 582 cod. pen. e dall'art. 4 I. 110/1975;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi reati contro i doveri di servizio legittimità della carcerazione preventiva diritti del detenuto abbandono per lesioni personali reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
pen., ritenuto ingiustificato il rigetto della richiesta di applicazione della pena avanzata nella fase preliminare al dibattimento, ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati previsti dall'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIT CHEMAL nato il 29/05/1980 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;Rilevato che Alit Chemal impugna la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, all'esito del dibattimento e ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., ritenuto ingiustificato il rigetto della richiesta di applicazione della pena avanzata nella fase preliminare al dibattimento, ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati previsti dall'art. 582 cod. pen. e dall'art. 4 I. 110/1975;

Rilevato che è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione; Considerato che tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta della parte hanno analoga natura ed esplicano i medesimi effetti; Considerato che l'impugnazione, con la quale il ricorrente lamenta l'affermazione di responsabilità e la determinazione del trattamento sanzionatorio, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il ottobre 2022 Il consig stensore Il President