Ordinanza — n. 41932/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGIO PAOLA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 07/10/1975 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Marangio Paola ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello diLLE indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato previsto dall'art. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41932/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre, che le doglianze sono manifestamente infondate, giacché la grossolanità della contraffazione si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGIO PAOLA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 07/10/1975 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Marangio Paola ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello diLLE indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato previsto dall'art. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato inoltre, che le doglianze sono manifestamente infondate, giacché la grossolanità della contraffazione si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 122 Il Consigliere Il Pre