Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and repetitive arguments under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Oqayly Chafiq inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 477-482 of the Criminal Code, arguing violations of law regarding liability and the application of Article 131 bis. The court rejected these claims because the first ground lacked necessary specificity and failed to correlate with the lower court's reasoning, while the second ground merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if a ground is not specifically analyzed by citing the relevant parts of the contested decision, or if it is a mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OQAYLY CHAFIQ nato a BEN HAMED( MAROCCO) il 01/01/1982 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che El Oqayly Chafiq ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottGbre 2022 Il consiliere e tensore Il Presiden