Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41928/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to sufficient first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the denial of generic mitigating circumstances, arguing the first-instance judgment failed to provide adequate reasoning. The court rejected this claim, ruling that the lower court's reference to decisive elements was sufficient under established jurisprudence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 476-482 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the first-instance judgment provides a congruent reference to the decisive elements for denying generic mitigating circumstances, as such reasoning satisfies the requirement of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning requirement first instance judgment motivation of denial contraffazione di merci uso di un documento falso prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 476-482 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO MAURIZIO nato a BRA il 06/06/1974 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Barbero Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 476-482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 6 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglire)est nsore Il Presidente