Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking specific correlation with the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Crispino Domenico inadmissible due to generic grievances regarding the lower court's reasoning. The appellant complained about the affirmation of responsibility without specific motivation, but the court found the arguments lacked both specificity and a direct correlation to the decision's basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons cited in the appeal and the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPINO DOMENICO nato a VILLARICCA il 18/12/1990 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Crispino Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico, dovendo in proposito essere richiamato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità delle doglianze deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigliere e tensore Il Presidente