Ordinanza — n. 41926/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC CEMILA nato a ALBANO LAZIALE il 26/06/1982 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Hadzovic Cemila ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata Sassari, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41926/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la riconosciuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, è inedito poiché non proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC CEMILA nato a ALBANO LAZIALE il 26/06/1982 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Hadzovic Cemila ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata Sassari, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la riconosciuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, è inedito poiché non proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere esgénsore Il Presidente