Ordinanza — n. 41925/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE VINCENZO nato a TORINO il 13/03/1980 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Galante Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione del regime di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oltre ad essere pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello (pag. 2 della sentenza), è manifestamente infondato poiché in contrasto con il divieto normativo previsto dall'art. 69 comma 4 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 41925/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza), è manifestamente infondato poiché in contrasto con il divieto normativo previsto dall'art. 69 comma 4 cod. pen.;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE VINCENZO nato a TORINO il 13/03/1980 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Galante Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione del regime di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oltre ad essere pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello (pag. 2 della sentenza), è manifestamente infondato poiché in contrasto con il divieto normativo previsto dall'art. 69 comma 4 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ttb