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Ordinanza — n. 41922/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and discretionary sentencing evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Dubois Maria Marisol inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for burglary, arguing violations of law regarding liability and sentencing comparisons. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, while the second involved discretionary sentencing evaluations not subject to review absent arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or discretionary sentencing evaluations lacking arbitrariness are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints bar sentencing discretion review burden of proof cassation procedural costs award alibi falsa dichiarazione della parte imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBOIS MARIA MARISOL nato a CARMAGNOLA il 08/02/1979 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Dubois Maria Marisol ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato inoltre che il motivo non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President