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Ordinanza — n. 41921/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for generic and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Natale Gianfilippo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for reduced responsibility and mitigating circumstances, but the court found his first claim too generic and his second claim regarding sentencing discretion unfounded. Consequently, the appellate court's confirmation of the aggravated theft conviction stands because the arguments failed to meet the required specificity and legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, or if the court's discretionary evaluation of mitigating versus aggravating circumstances is not arbitrary or illogical and is sufficiently motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion aggravated theft court costs prove acquisite tramite sorveglianza reati contro la sfera personale riservata momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 125, comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE GIANFILIPPO nato a ENNA il 01/08/1996 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Natale Gianfilippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti , è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente censura la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, posto che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo, come accaduto nel caso di specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere est nsore Il