Ordinanza — n. 41920/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE BENITO NICOLA nato a BARLETTA il 09/08/1988 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cardone Benito Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l' imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, invocando la derubricazione nella fattispecie del favoreggiamento, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41920/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE BENITO NICOLA nato a BARLETTA il 09/08/1988 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cardone Benito Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l' imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, invocando la derubricazione nella fattispecie del favoreggiamento, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE BENITO NICOLA nato a BARLETTA il 09/08/1988 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cardone Benito Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l' imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, invocando la derubricazione nella fattispecie del favoreggiamento, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 - Il Cons'igliere stensore Il Presiden