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Ordinanza — n. 41919/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him responsible for theft and attempted theft, but the Supreme Court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction rather than specific legal violations. The court ruled that the first two grounds constituted factual complaints without identified procedural errors, while the third ground was already adequately examined and dismissed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or re-evaluation of evidence without specific procedural errors are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints lack of procedural error re-evaluation of evidence Cassazione ordinanza altri capi d'accusa imputazione di furto testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU VALENTINI nato il 12/10/1976 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Popescu Valentini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino,indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di furto pluriaggravato e danneggiamento; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata del reato di furto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere Este' sore Il Presidente