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Ordinanza — n. 41918/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41918/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for theft, arguing violations of law and misinterpretation of evidence regarding liability. The court rejected these claims because they constituted mere complaints without identifying specific procedural errors or warranting a re-evaluation of the trial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or requests for alternative interpretations of evidence are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Mere Complaints Burden of Proof Procedural Violations Theft Conviction imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE MAURIZIO nato a TORINO il 22/08/1974 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Barone Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto ex art. 624 bis cod. pen.; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con il quali il ricorrente denunzia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17ttobre 2022 Il Consiglie„ré Estensore Il Presidente