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Ordinanza — n. 41916/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to generic and abstract grounds lacking specific factual reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by two defendants convicted of theft inadmissible. The court found the sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding liability, to be conclusively generic and abstract, failing to identify specific parts of the appellate judgment. Furthermore, complaints about the excessive sanction were deemed generic, as the lower court's sentencing decision was sufficiently motivated according to established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based on generic or abstract allegations of defective reasoning are inadmissible when the contested decision is logically and legally motivated without the need to address every single element.

Parole chiave

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generic appeal grounds defect in reasoning theft conviction appeal sufficient motivation inadmissible cassation imputazione di furto furto di lieve entità confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUJANOVIC ADMIR nato il 09/09/1976 PRELJEVIC MEDO nato il 08/09/1964 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mujanovic Admir e Preljevic Medo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Rilevato che le doglianze con le quali i ricorrenti contestano l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 __— Il Consigliere ettens e Il Presid