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Ordinanza — n. 41915/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of new arguments and prior rejection of conditional suspension claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for a suspended sentence that had already been properly rejected by the lower courts. The court found the new arguments presented by the defense did not overcome the established grounds for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without adding decisive new grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments aggravated theft conviction conditional sentence suspension Cassation procedure rules responsabilità penale furto di lieve entità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENERINO GIUSEPPE LUIGI nato a VISTRORIO il 18/03/1959 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Zenerino Giuseppe Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consiglière Estensore Il Presidente