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Ordinanza — n. 41914/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints without specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The sole ground of appeal alleged motivational defects regarding the affirmation of criminal responsibility. The court rejected this because the complaint consisted merely of factual grievances aimed at re-evaluating evidence rather than identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without alleging specific violations of law or procedural errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints cassation motivational defects appeal procedural error requirement court costs criminal case testimone a carico confessione false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTARU ALEXANDRU nato il 09/04/1986 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alexandru Rotaru ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere E'stensore Il Presidente