Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for generic sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mellassi Kamal inadmissible. The appellant contested the excessive punitive treatment, but the court found the grievances generic and noted that the first-instance judgment was sufficiently motivated regarding the aggravated assault. The court ruled that no further review is permitted when the decision aligns with legal principles and logical canons, thus rejecting the request for a new assessment of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review a criminal sentence if the lower court's decision is adequately motivated according to law and logical principles, as specific enumeration of all elements is not required if those of eminent relevance are indicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLASSI KAMAL nato il 23/09/1972 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mellassi Kamal ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato aggravato di lesioni; Rilevato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo di ricorso, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente