Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging photographic ID as atypical evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing that the police's photographic identification of him was an atypical proof requiring judicial re-evaluation. The court rejected this, stating that such identification relies on the credibility of the officer's testimony and falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The identification of a suspect via police photographs constitutes atypical evidence whose reliability depends on the witness's credibility, and challenges to this method are inadmissible in cassation as they seek a re-evaluation of evidence rather than a correction of legal errors.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC VALENTINO nato a TORINO il 22/12/1989 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Dordevic Valentino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali con riferimento al "riconoscimento" fotografico dell'imputato, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, l'individuazione fotografica o mediante visione di fumati di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva - come nella spoecie - dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato l'immagine, si dica certo della sua identificazione )si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere Estrensore Il Presidente