Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific grounds cited.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Salkanovic Rambo and Hadzovic Silvia inadmissible. The appellants argued the lower court lacked proper reasoning regarding their liability for aggravated theft. The court rejected this claim because the arguments were too generic and failed to identify specific passages in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals must cite specific grounds; generic or abstract arguments without reference to the contested decision's specific reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC RAMBO nato il 14/06/1986 HADZOVIC SILVIA nato a MONTEBELLUNA il 04/07/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Salkanovic Rambo e Hadzovic Silvia ricorrono avverso la sentenza della Corte -TO;LANO di Appello di indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo ed affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso ott