Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing factual misinterpretation and failure to exclude an aggravating circumstance. The court rejected these claims as non-specific complaints that merely reiterated arguments already dismissed on appeal without providing new legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of factual complaints or mere grievances regarding the evaluation of evidence, lacking specific argumentation that identifies distinct procedural errors or legal violations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAREDDOLA SALVATORE nato a PALERMO il 01/06/1997 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lareddola Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che tutte le doglianze sono indeducibili, perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il r ot obre 2022 Il Consigliere E ensore Il Presi