Italian Court dismisses appeal claiming factual distortion of necessity defense as procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Marinelli's appeal against his conviction for electricity theft inadmissible. The appellant argued that the lower court distorted the facts regarding the defense of necessity, but the court held this constitutes a substantive error rather than a procedural flaw. Consequently, the appeal was rejected because the alleged 'travisamento' does not fall under the specific procedural vices listed in Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, cod. proc. pen.; The alleged distortion of facts regarding a justifying circumstance does not constitute the procedural defect of contradictory proceedings, as the appellate court lacks the authority to substitute its own factual evaluation for that of the trial court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI LUIGI CARMELO nato a CATANIA il 04/08/1959 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marinelli Luigi Carmelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il "travisamento dei fatti" in punto di scriminante dello stato di necessità, esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., posto che Il vizio di contraddittorietà processuale (c.d. travisamento della prova) non ricomprende il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19