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Ordinanza — n. 41896/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated assault regarding generic mitigating circumstances and sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michael Bonaffini inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated assault. The appellant argued the trial court failed to grant generic mitigating circumstances and lacked proper motivation for the sentence. The court rejected this, ruling that a general reference to decisive elements and adherence to statutory logic suffices for valid sentencing motivation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's duty to motivate a denial of mitigating circumstances is satisfied by a congruent reference to decisive elements, and no separate consideration of every statutory factor is required if the overall decision adheres to legal principles and logical canons.

Parole chiave

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aggravated assault conviction generic mitigating circumstances sentencing motivation requirements inadmissible appeal judicial discretion standards lesioni gravi lesioni conseguenti peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI MICHAEL nato a MESSINA il 03/05/2000 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bonaffini Michael ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ott,bre 2022 Il Consigliere Esnsore Il Presid