Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41895/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of factual review by supreme court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Lisi Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for burglary, arguing flaws in the lower court's reasoning and lack of evidentiary certainty. The court rejected these claims because the appeal relied on generic principles, failed to specify factual deficiencies, and improperly requested a re-evaluation of evidence reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are based on generic assertions of principle without specific factual comparison, or if they demand a review of evidence and factual evaluation exclusively reserved for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds factual review evidence evaluation burden of proof indagine per furto prove acquisite illegalmente prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI FRANCESCO nato a TARANTO il 08/10/1966 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lisi Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio mentre il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna ritenuta fondata su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni di principio prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, afferente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico dato che non indica quali elementi, nel caso concreto, avrebbero dovuto connotare il fatto in termini di particolare tenuità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così