Italian Supreme Court dismisses appeal as recidiva recognition was not devoluto to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the specific recognition of recidiva, which was not devoluto to the appellate court. The appellant argued for a lighter sentence due to the co-defendant's more severe recidiva classification, but the court found this argument infounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant does not challenge the recognition of recidiva, as the appellate court cannot intervene on non-devoluto points, and the more favorable treatment of a co-defendant cannot justify a violation of statutory sentencing limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANDREA nato a BARI il 18/03/1984 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grieco Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione, commesso in concorso con Passaquindici Francesco, con riconoscimento della recidiva specifica nei confronti di Grieco e di quella reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti di Passaquindici;
Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la mancata esclusione ex officio della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la iniquità del trattamento sanzionatorio identico per i due coimputati nonostante la diversa qualificazione della recidiva, più grave per Passquindici - è manifestamente infondato, in quanto: - Grieco Andrea non aveva impugnato il punto del riconoscimento della recidiva, di conseguenza, in forza del principio devolutivo sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto intervenire su un punto non devoluto alla sua cognizione, che non rientra tra le deroghe previste dal comma 5 del citato art. 597 cod. proc. pen.; - il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente giustificato (cfr. pag. 4); - il più favorevole trattamento sanzionatorio riservato a Passaquindici contra legem non può riverberarsi in termini di ulteriore favore sul Grieco, rispetto al quale l'aumento di pena per la recidiva specifica è stato operato nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma secondo dell'art. 99, cod. pen..
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così