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Ordinanza — n. 41891/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41891/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA SCIMONE DOMENICO nato a MESSINA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cambria Scimone Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, rimodulando il trattamento sanzionatorio; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti numerose condanne, così verificando in concreto, sulla scorta di una motivazione immune da cadute logiche, la maggior pericolosità sociale e la maggior colpevolezza di cui il nuovo reato è espressione (pag. ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni risarcimento per atto illecito monopolio sulle installazioni elettriche sottrazione di energia disturbo elettromagnetico

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA SCIMONE DOMENICO nato a MESSINA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cambria Scimone Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, rimodulando il trattamento sanzionatorio; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato in giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Considerato che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);

Considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti numerose condanne, così verificando in concreto, sulla scorta di una motivazione immune da cadute logiche, la maggior pericolosità sociale e la maggior colpevolezza di cui il nuovo reato è espressione (pag. ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos