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Ordinanza — n. 41890/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks argumentative comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Maltese Anna Maria inadmissible due to a generic lack of argumentation. The appellant claimed a defect in the reasoning regarding her responsibility for electricity theft, but the court found her arguments merely assertive without comparing them to the detailed facts established by the Palermo Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific argumentative comparison with the reasoning of the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation electricity theft Cassazione ordinanza sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE ANNA MARIA nato a MARSALA il 30/04/1985 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Maltese Anna Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, rimodulano il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna che espone in maniera ampia e precisa i plurimi e convertenti elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/