Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances outweigh aggravating ones due to lack of logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Gianfranco Gatto's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. Gatto argued that generic mitigating circumstances should prevail over the aggravating circumstance under Article 69 of the Penal Code, but the Court found this argument novel and unfounded. The court ruled that the lower court's discretionary comparison between circumstances was not arbitrary and was sufficiently motivated, thus escaping cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The court's review of the comparison between mitigating and aggravating circumstances is limited to checking for arbitrariness or illogical reasoning, and a discretionary choice deemed most suitable for concrete sentencing adequacy suffices as sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO GIANFRANCO nato a PALERMO il 09/10/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Gatto Gianfranco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è inedito; esso inoltre manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i