Italian Court dismisses criminal appeal for aggravated theft due to inadmissible procedural and substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Pilio Rosalba and Bonomolo Marcella inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The court ruled that the petitions violated procedural signing requirements and failed to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decisions. Consequently, the appeals were rejected because they merely reiterated rejected arguments without addressing specific legal errors or factual misinterpretations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals in criminal proceedings must be specific and argumentative; generic complaints regarding sentencing or mere factual disputes are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILO ROSALBA nato a PALERMO il 21/08/1985 BONOMOLO MARCELLA nato a BAGHERIA il 09/12/1977 avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Pilio Rosalba e Bonomolo Marcella ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano state condannate per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che gli atti di ricorso sono sottoscritti dalle imputate, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.;
Considerato, peraltro, che tutte le doglianze sono indeducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti e di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato che le doglianze con le quali le ricorrenti censurano la determinazione della pena, oltre ad essere generiche, sono manifestamente infondate, giacché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere Est nsore Il P