Ordinanza — n. 41885/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIONE ANTONIO nato a NAPOLI il 13/06/1958 ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 09/09/1970 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Maglione Antonio ed Esposito Pasquale ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di riconoscimento della aggravante della violenza sulle cose è generico poiché avulso dal contenuto della decisione: il motivo di doglianza verte interamente sull'aggravante della violenza sulle cose laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenza l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41885/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIONE ANTONIO nato a NAPOLI il 13/06/1958 ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 09/09/1970 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Maglione Antonio ed Esposito Pasquale ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di riconoscimento della aggravante della violenza sulle cose è generico poiché avulso dal contenuto della decisione: il motivo di doglianza verte interamente sull'aggravante della violenza sulle cose laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenza l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/