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Ordinanza — n. 41884/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and excessive penalty claim against attempted aggravated theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for attempted aggravated theft, arguing the lower court's reasoning was vague and the sentence excessive. The court rejected these claims, noting the first ground lacked specific argumentation while the second was unfounded given the judge's discretionary power to impose minimal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged vices of the judgment lack specific argumentation or if the claim of excessive penalty is manifestly unfounded given judicial discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity excessive penalty claim attempted aggravated theft judicial discretion tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEFTER CORNELIU nato il 02/09/1968 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lefter Corneliu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente, è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inedito; in ogni caso è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata rispetto a una pena applicata in misura minimale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il