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Ordinanza — n. 41883/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional suspension revocation due to insufficient grounds for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Josif Broasca's appeal against the revocation of his conditional sentence inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly consider generic mitigating circumstances, but the court found this complaint manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need only provide a congruent reference to decisive elements when denying such benefits, which the lower court did.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 166 c.p.: When denying a request for generic mitigating circumstances, the court of first instance must provide a congruent reference to the decisive elements, and a failure to do so does not render the decision inadmissible if such a reference exists.

Parole chiave

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conditional sentence revocation generic mitigating circumstances insufficient grounds appeal congruent reference requirement Cassation inadmissibility pericolo di reiterazione aggravamento della pena differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 166 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROASCA JOSIF nato il 25/11/1990 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Broasca Josif ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1