Italian Court dismisses appeal against conviction for generic complaints on sentencing and lack of specific mitigating circumstances. The appeal is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Rocco Giulia inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of responsibility and requested generic mitigating circumstances, but the court found these complaints generic and unsupported by specific procedural errors. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated according to established legal standards, leaving no room for a review of the sentence's excessiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Generic complaints regarding the motivation of a judgment or the excessiveness of the sentence are inadmissible in cassation if the lower court's decision is logically consistent and adequately references the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Rocco Giulia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L' Aquila indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 648 e 497 bis cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che le doglianze con le quali la ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere EstenyDre Il Pre