Cassation court dismisses appeal as generic claim of non-harm lacks argumentative comparison with lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bairam Constantin inadmissible for failing to substantiate his claim of non-harm. The appellant's sole ground was a generic assertion that his conduct was harmless, which the court found lacking in any argumentative comparison with the lower court's reasoning regarding the economic value of the stolen iron materials. Consequently, the court upheld the conviction for aggravated theft and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; Art. 62 n. 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible if the sole ground is a generic claim of non-harm that fails to provide a specific argumentative comparison with the reasons underlying the conviction.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIRAM CONSTANTIN nato il 17/04/1991 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bairam Constantin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. consistito nell'impossessamento di vario materiale ferroso (tra cui piantoni del guard-rail e canaline portacavi) asportandoli dalla piazzola di sosta ubicata lungo l'autostrada A14;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che rivendica l'inoffensività della condotta, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna che si è pronunciata sull'identico motivo di gravame: i beni sottratti presentano valore suscettibile di apprezzamento economico e la persona offesa ha patito una diminuzione patrimoniale sia pure di tenue entità (euro 40) tanto da indurre il giudice di merito a riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso