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Sentenza — n. 41879/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41879/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Del Rio Giuliano dal Tribunale di Firenze condannando quest'ultimo per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., commesso il 4 agosto 2014.

Regesto Legislator

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artt. 76 D.P.R. n. 445/2000; Sentenza — n. 41879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è inammissibile. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della sentenza di condanna in appello e della natura dei vizi dedotti), va rilevato che in data 4 febbraio 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte falsità ideologica in documenti uso di false generalità sviamento della giustizia false indicazioni su attività commerciali reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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artt. 76 D.P.R. n. 445/2000
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Del Rio Giuliano dal Tribunale di Firenze condannando quest'ultimo per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL RIO GIULIANO nato a VICCHIO il 12/02/1962 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Del Rio Giuliano dal Tribunale di Firenze condannando quest'ultimo per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., commesso il 4 agosto 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: sull'errata applicazione degli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen.; sul vizio per illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; sull'errata applicazione degli artt. 46, comma 1-bis e 38 lett.

e) del d. Igs. 163/2006. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato contestato.

3. Il ricorso non è inammissibile. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della sentenza di condanna in appello e della natura dei vizi dedotti), va rilevato che in data 4 febbraio 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis