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Sentenza — n. 41878/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41878/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di Cavalet Fabio per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/2000 e 483 cod. pen. commesso in data 12 febbraio 2014 (capo 3) e, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Fanigliulo Cosimo per alcuni dei fatti di reato a lui ascritti con conseguente rideterminazione della pena a lui irrogata ad anni uno mesi uno e giorni cinque di reclusione, ha confermato la condanna di quest'ultimo per il reato di falso ideologico commesso in concorso con il Cavalet Fabio nella sopra indicata data (capo 3) nonché per il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. commesso in data 6 e 31 gennaio 2014 (capo 4).

Regesto Legislator

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artt. 76 D.P.R. 445/2000, art. 479 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 197-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 41878/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 76 D.P.R. 445/2000 e 483 cod. pen. commesso in data 12 febbraio 2014 (capo 3) e, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Fanigliulo Cosimo per alcuni dei fatti di reato a lui ascritti con conseguente rideterminazione della pena a lui irrogata ad anni uno mesi uno e giorni cinque di reclusione, ha confermato la condanna di quest'ultimo per il reato di falso ideologico commesso in concorso con il Cavalet Fabio nella sopra indicata data (capo 3) nonché per il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. commesso in data 6 e 31 gennaio 2014 (capo 4).

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente sviamento della giustizia mancanza di disciplina condotta colpevole colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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artt. 76 D.P.R. 445/2000
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di Cavalet Fabio per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/2000 e 483 cod.
art. 479 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Cavalet Fabio propone sei motivi: il primo sul vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 197-bis cod. proc. pen
Fangiullo Cosimo propone cinque motivi: il primo sulla violazione dell'art. 197-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

e SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAVALET FABIO nato a BELLUNO il 29/03/1966 FANIGLIULO COSIMO nato a GROTTAGLIE il 19/10/1977 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di Cavalet Fabio per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/2000 e 483 cod. pen. commesso in data 12 febbraio 2014 (capo 3) e, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Fanigliulo Cosimo per alcuni dei fatti di reato a lui ascritti con conseguente rideterminazione della pena a lui irrogata ad anni uno mesi uno e giorni cinque di reclusione, ha confermato la condanna di quest'ultimo per il reato di falso ideologico commesso in concorso con il Cavalet Fabio nella sopra indicata data (capo 3) nonché per il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. commesso in data 6 e 31 gennaio 2014 (capo 4).

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori. 2.1. Cavalet Fabio propone sei motivi: il primo sul vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il secondo sulla carenza motivazione per travisamento della deposizione testimoniale del teste Scariot, il terzo nuovamente sul vizio motivazionale in ordine alla consapevolezza di Fanigliulo Cosimo di aver preso una multa e alla consapevolezza del ricorrente circa il posizionamento dell'autovelox, il quarto sul travisamento della prova in riferimento all'analisi dei tabulati telefonici degli imputati, il quinto sulla carenza motivazionale della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato, il sesto ed ultimo sull'errata applicazione degli artt. 533, comma 2 e 192, comma 2, cod. proc. pen.

Il difensore del Cavalet ha trasmesso una memoria con la quale chiede che: «ritenuta l'ammissibilità del ricorso in cassazione, vengano accolti uno o più motivi del ricorso stesso o, in subordine, che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati». 2.2. Fangiullo Cosimo propone cinque motivi: il primo sulla violazione dell'art. 197-bis cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità ex art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen. delle dichiarazioni del teste Mirco Mosca, il secondo sul vizio motivazionale della sentenza impugnata circa l'affermazione della responsabilità del ricorrente quale istigatore del reato di cui al capo 3, il terzo sull'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 4, il quarto sull'illogicità e la contraddittorietà della motivazione riguardo al capo 5 rispetto al quale era stato assolto in primo grado ma non con formula piena, il quinto ed ultimo in materia di trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi non sono inammissibili avuto riguardo alla non manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della doppia conforme di condanna e della tipologia dei vizi denunciati), va rilevato che: - in data 12 agosto 2021 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo 3); - in data 6 e 31 luglio 2021 sono decorsi i termini di prescrizione delle condotte di reato di cui al capo 4).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizi