Ordinanza — n. 41876/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Borgia Vincenzo, nato a Bari il 01.07.1969 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 41876/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che con riferimento al vizio di motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando le differenze tra i due episodi valorizzati nel ricorso, tali da giustificare diverse conclusioni circa la configurabilità dei reati contestati e per uno dei quali si è pervenuti all'assoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Borgia Vincenzo, nato a Bari il 01.07.1969 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che con riferimento al vizio di motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando le differenze tra i due episodi valorizzati nel ricorso, tali da giustificare diverse conclusioni circa la configurabilità dei reati contestati e per uno dei quali si è pervenuti all'assoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C re estensore Il Presid