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Ordinanza — n. 41875/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and procedural errors regarding prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Guta Vlad Adrian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments regarding non-imputability under Article 337 of the Penal Code were merely repetitive of previously rejected points lacking objective evidence. Furthermore, the claim concerning the statute of limitations was deemed erroneous because the limitation period had already matured before the second-instance decision was adopted.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grounds without objective elements or filed after the statute of limitations has matured are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations maturity non-imputability generic grounds Article 337 Penal Code Court of Cassazione procedure difesa penale difensore di fiducia difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guta Vlad Adrian, nato in Romania il 29.03.1994 avverso la sentenza del 16 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, in particolare, che con riferimento alla non imputabilità, la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di gravame sul punto era generico, e comunque infondato, non essendo stati allegati elementi obiettivi idonei a fondare la tesi difensiva; manifestamente infondato, altresì, il motivo di ricorso concernente il decorso del termine di prescrizione: erra il ricorrente nell'individuazione dello stesso, in quanto sarebbe maturato successivamente alla adozione della decisione di secondo grado, ovverosia il 24.02.2022, e dunque irrilevante in presenza di ricorso inammissibile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de