Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41872/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for new criminal law arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address subjective elements of a crime and misapplied specific penal provisions. The court rejected these claims, stating that raising new factual evaluations or specific criminal charges at the appellate stage violates procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments introducing new factual assessments or specific criminal charges at the appellate stage are inadmissible as they exceed the scope of reviewing legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appellate Admissibility New Factual Arguments Subjective Elements of Crime Supreme Court Review aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione termine di partenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., proposta per la prima volta in questa sede, involge una valutazione di presupposti di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità, C--A- e \ CL,/ "LI C r,-%•-"--`2.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., proposta per la prima volta in questa sede, involge una valutazione di presupposti di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità, C--A- e \ CL,/ "LI C r,-%•-"--`2.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Mansouri Mohamed nato in Marocco il 3.08.1989 avverso la sentenza del 14 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art.385 cod. pen. con cui si cesura il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato come la condotta del prevenuto fosse inequivocabilmente idonea, alla luce del dato normativo e della pacifica giurisprudenza di legittimità, ad integrare la fattispecie di evasione, a nulla rilevando la circostanza che l'allontanamento dall'abitazione si fosse realizzato con soli trenta minuti di anticipo rispetto all'orario previsto dall'autorizzazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., proposta per la prima volta in questa sede, involge una valutazione di presupposti di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità, C--A- e \ CL,/ "LI C r,-%•-"--`2. j. 1•4- ‘,2- W • 1/4k. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C