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Ordinanza — n. 41870/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal liability for assault, citing prior review and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alberto Caredda's appeal against the Cagliari Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for acquittal based on the lack of elements for the crime of assault and the applicability of a non-prosecution clause, but the lower court had already thoroughly examined these points. The Supreme Court ruled that the appeal merely repeated previously rejected arguments and found no merit in the claim that the offense was not minor, thus upholding the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that merely reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning must be declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal assault non-prosecution clause minor offense threshold Cassazione ordinanza reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caredda Alberto, nato a Cagliari il 15.07.1989 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso • OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che quanto alla mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, facendo riferimento alle ragioni poste a sostegno del giudizio di penale responsabiltà "oltre ogni ragionevole dubbio"; infine, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha osservato che l'offesa non poteva considerarsi lieve alla luce delle concrete modalità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Con iere estensore l P