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Ordinanza — n. 41868/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic; requires concrete arguments against second-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared three appeals inadmissible for being generic and lacking specific counter-arguments. The appellants failed to critically analyze the lower court's reasoning regarding the identification of the perpetrator or the lack of defense presence. Consequently, the court rejected the claims for non-punishment due to insufficient evidence and the absence of positive elements supporting the alleged defenses.

Regesto Legislator

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Art. 378, Art. 384, Art. 62-bis cod. pen.; Appeals must contain specific arguments contrasting with the second-instance reasoning; generic complaints without concrete elements or critical analysis of the lower court's motives are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissible recourse non-punishment cause second instance reasoning concrete elements required defense presence criminal liability favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.
Art. 384 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 378 cod. pen
art. 384 cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Di Franco Daniela, nata a Bremen il 10.10.1984; Amato Isabella, nata a Canicattì il 19.02.1987; Lo Manto Valentina, nata a Mussomeli il 10.07.1990 avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i ricorsi in relazione ai reati di cui all'art. 378 cod. pen. sono inammissibili perché generici; Considerato, inoltre, che con riferimento specifico al ricorso proposto nell'interesse della Lo Manto, il giudice del gravame ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, da una parte, circa il fatto che risultava certa l'identificazione dell'autore del reato presupposto, alla luce del narrato dei pubblici ufficiali; dall'altra parte, in ordine alla circostanza che la Lo Manto non doveva essere ascoltata alla presenza del difensore in quanto non indagata per il reato in ordine al quale era stata sentita a s.i.t; infine, in relazione alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., il motivo è generico perché il ricorrente si limita ad allegare unicamente una breve dichiarazione rilasciata dalla possibile convivente dell'imputata, senza fornire alcun ulteriore elemento concreto a sostegno di tale tesi;

Considerato, inoltre, che il ricorso proposto nell'interesse della Di Franco è inammissibile perché generico, là dove il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza impugnata senza effettuare una analisi critica delle argomentazioni poste a base della stessa nonché a dolersi della mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. senza però indicare alcun elemento positivo a sostegno; Considerato, infine, che il ricorso presentato nell'interesse della Amato è inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, là dove la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale sulle ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputata e su quelle che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in modo particolare, l'intensità del dolo e le gravi modalità del fatto;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento a,iascAuz) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa p delle ammende.. Jo Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Co re