Italian Court dismisses appeal for generic complaints lacking specific legal grounds under criminal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Alfredo Castaldo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a lower court's decision regarding a criminal offense, but the court found his complaints were too generic and merely repeated arguments already rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the legal requirements for admissibility at the stage of jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: Appeals based on generic complaints without specific legal grounds are inadmissible, and arguments already examined and rejected by the lower court cannot be re-deduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Castaldo Alfredo, nato a Napoli il 23.11.1958 avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto al primo motivo, la Corte d'appello ha evidenziato che il ricorrente non aveva provato la sussistenza degli elementi costitutivi della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen; con riferimento alla assenza di dolo generico, infine, il giudice del gravame ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Con re estensore Il P