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Ordinanza — n. 41865/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic complaints on criminal charges as inadmissible under law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Meco Illy inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a conviction for a specific crime, claiming the lower court failed to apply a specific justification clause and misapplied recidivism rules. The court rejected these arguments as generic grievances that merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Generic complaints regarding the application of criminal provisions or sentencing factors are inadmissible in cassation if they merely reproduce issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances criminal code provisions recidivism sentencing justification clause court of cassation procedural dismissal reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Meco Illy, nato in Albania il 23.04.1978 avverso la sentenza del 4 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con .riferimento specifico .alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Corte territoriale ha osservato che gli agenti operanti erano interessati per finalità di indagine ai contatti telefonici dell'imputato e non, di contro, alle sue informazioni personali potenzialmente ricavabili dal cellulare; analoghi conclusioni valgono altresì in relazione all'aumento di pena per la recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden