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Ordinanza — n. 41864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Propris Mattia, nato a Tivoli il 13.07.1999 avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, osservando che, rispettivamente, non emergevano elementi positivamente valutabili a tale fine e come al suddetto riconoscimento vi ostassero tanto la gravità del fatto, quanto la personalità dell'imputato; inoltre, l'ammontare della pena era congruo, in considerazione della natura della sostanza stupefacente destinata a terzi e della capacità a delinquere dell'imputato che ha perseverato nella realizzazione di condotte delittuose nonostante la presenza di un obbligo di presentazione alla p.g;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, osservando che, rispettivamente, non emergevano elementi positivamente valutabili a tale fine e come al suddetto riconoscimento vi ostassero tanto la gravità del fatto, quanto la personalità dell'imputato; inoltre, l'ammontare della pena era congruo, in considerazione della natura della sostanza stupefacente destinata a terzi e della capacità a delinquere dell'imputato che ha perseverato nella realizzazione di condotte delittuose nonostante la presenza di un obbligo di presentazione alla p.g;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti proporzionalità della pena abbandono del procedimento penale ripudiazione disdetta in periodo di prova
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Propris Mattia, nato a Tivoli il 13.07.1999 avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, osservando che, rispettivamente, non emergevano elementi positivamente valutabili a tale fine e come al suddetto riconoscimento vi ostassero tanto la gravità del fatto, quanto la personalità dell'imputato; inoltre, l'ammontare della pena era congruo, in considerazione della natura della sostanza stupefacente destinata a terzi e della capacità a delinquere dell'imputato che ha perseverato nella realizzazione di condotte delittuose nonostante la presenza di un obbligo di presentazione alla p.g;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il liwstenso