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Ordinanza — n. 41863/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to generic recidivism exclusion argument previously raised in higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alex Ansini inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude contested recidivism under Articles 337 and 385 of the Penal Code, but the court found this argument generic. Since the same generic criticism had already been raised in the prior appeal stage, the court ruled it inadmissible without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 337, 385 cod. pen.; A generic argument regarding the exclusion of contested recidivism, previously raised in the appeal stage, is inadmissible as it lacks specific grounds for re-examination.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic argument inadmissibility appeal stage repetition Penal Code Articles 337 Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione difesa penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ansini Alessio Alex, nato a Roma il 02.10.1984 avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. relativo al vizio di motivazione in tema di mancata esclusione della recidiva contestata, è inammissibile perché la stessa censura, già proposta in sede di gravame era generica e, pertanto, deve dichiararsi essa stessa inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7