Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding recognition of accused and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the arguments regarding the recognition of the accused and the lack of a justification cause under Article 385, paragraph 4, of the Criminal Code to be manifestly unfounded based on the facts. Furthermore, the claim for a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6, was rejected as incompatible with the previously established justification cause, while the appeal on Article 131-bis was deemed generic and inappropriate for a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 62, n. 6, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen. The Court of Cassation holds that appeals based on the recognition of the accused or the application of specific justification causes and mitigating circumstances are inadmissible if the facts are manifestly unfounded or if the legal arguments are generic and do not pertain to a review of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cardinale Giuseppe, nato a Polla il 06.06.1975 avverso la sentenza del 27 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che appare versato in fatto e manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo al riconoscimento dell'imputato, in quanto ben noto agli agenti e, trattandosi di prova cd. atipica, correttamente apprezzata dai giudici del merito; manifestamente infondati risultano, inoltre, i rilievi relativi alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., essendo il rientro nell'abitazione avvenuto dopo la constatazione dell'allontanamento;
Considerato, quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che la deduzione è manifestamente infondata essendosi esclusa la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. incompatibile con la precedente attenuante comune (Sez. 7, Ordinanza n. 44281 del 20/10/2011 Rv. 251587); Considerato che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la deduzione è generica rispetto al devoluto riguardante la responsabilità, così involgendosi una valutazione in fatto relativa ai presupposti della causa predetta non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 I